Ordine esecutivo che blocca la
proprietà delle persone coinvolte in gravi violazioni o corruzione dei diritti
umani
Pubblicato il: 21 dicembre 2017
Con l'autorità
conferita in me come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati
Uniti d'America, tra cui
l'International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), il National Emergencies Act
(50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Public Law
114-328) (l'"Act"), la sezione 212(f) dell'Immigration and
Nationality Act del 1952 (8 U.S.C. 1182(f)) (INA) e la sezione 301 del titolo
3, Codice degli Stati Uniti,
Io, DONALD J.
TRUMP, Presidente degli Stati Uniti
d'America, ritengo che la prevalenza e la gravità dell'abuso e della corruzione dei diritti
umani che hanno
origine, in tutto o in parte, al di fuori degli Stati Uniti, come quelle
commesse o dirette da persone nell'allegato a questo ordine, hanno raggiunto una portata e una gravità tali da
minacciare la stabilità dei sistemi politici ed economici internazionali.
L'abuso e la
corruzione dei diritti umani minano i valori che costituiscono un fondamento
essenziale di società stabili, sicure e funzionanti; hanno un impatto
devastante sugli individui; indebolire le istituzioni democratiche; degradare
lo Stato di diritto; perpetuare conflitti violenti; facilitare l'attività delle
persone pericolose; e minare i mercati economici. Gli Stati Uniti cercano di
imporre conseguenze tangibili e significative a coloro che commettono gravi
violazioni dei diritti umani o si impegnano in corruzione, nonché di proteggere
il sistema finanziario degli Stati Uniti dagli abusi da parte di queste stesse
persone.
Stabilisco
pertanto che gravi violazioni dei diritti umani e corruzione in tutto il mondo costituiscono una minaccia insolita e straordinaria per
la sicurezza nazionale,
la politica estera e l'economia degli Stati Uniti, e con la presente dichiaro un'emergenza nazionale per affrontare tale minaccia.
Con la
presente determino e ordino:
Sezione 1. (a)
Tutti i beni e gli interessi in
beni che si trovano negli Stati Uniti, che in seguito rientrano negli Stati Uniti, o che sono o in
seguito rientrano nel possesso o nel controllo di qualsiasi persona
statunitense delle seguenti persone sono bloccati e non possono essere trasferiti,
pagati, esportati, ritirati o altrimenti trattati in:
i) le
persone elencate nell'allegato a questo ordine;
ii) qualsiasi
persona straniera determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario
di Stato e il Procuratore Generale:
A) essere
responsabili o complici o essere direttamente o indirettamente coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani;
(B) essere un
funzionario governativo attuale o precedente, o una persona che agisce per o
per conto di tale funzionario, che è responsabile o complice di, o ha
direttamente o indirettamente assunto:
1) corruzione,
compresa l'appropriazione indebita di beni statali, l'espropriazione di beni
privati a fini personali, la corruzione legata ai contratti pubblici o
l'estrazione di risorse naturali o la corruzione; o
(2) il
trasferimento o la facilitazione del trasferimento dei proventi della
corruzione;
(C) di essere
o essere stato un leader o un funzionario di:
(1) un'entità,
compresa qualsiasi entità governativa, che ha assunto o i cui membri hanno
intrapreso, una qualsiasi delle attività descritte nelle sottosezioni (ii)(A),
(ii)(B)(1), o (ii)(B)(2) di questa sezione relativa al mandato del capo o del
funzionario; o
(2) un'entità
i cui beni e interessi in beni sono bloccati ai sensi di tale ordinanza a
seguito di attività legate al mandato del leader o del funzionario; o
(D) aver
tentato di intraprendere una qualsiasi delle attività descritte nelle
sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1) o (ii)(B)(2) di questa sezione; e
(iii)
qualsiasi persona determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con
il Segretario di Stato e il Procuratore Generale:
(A) avere
materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario,
materiale o tecnologico per, o beni o servizi a o a sostegno di:
(1) qualsiasi
attività descritta nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1), o (ii)(B)(2) di
questa sezione condotta da una persona straniera;
(2) qualsiasi
persona i cui beni e interessi in beni siano bloccati ai sensi di tale ordine;
o
(3) qualsiasi
entità, compresa qualsiasi entità governativa, che abbia assunto o i cui membri
abbia assunto, o i cui membri abbiano intrapreso, una qualsiasi attività
descritta nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1), o (ii)(B)(2) di questa
sezione, in cui l'attività è condotta da una persona straniera;
(B) essere
posseduti o controllati da, o aver agito o preteso di agire per o per conto,
direttamente o indirettamente, di qualsiasi persona i cui beni e interessi in
beni siano bloccati ai sensi di tale ordine; o
(C) aver
tentato di intraprendere una qualsiasi delle attività descritte nelle
sottosezioni (iii)(A) o (B) di questa sezione.
(b) I divieti
di sottosezione (a) di questa sezione si applicano tranne nella misura prevista
dagli statuti, o nei regolamenti, ordini, direttive o licenze che possono
essere emessi ai sensi del presente ordine, e nonostante qualsiasi contratto
stipulato o licenza o licenza o licenza prima della data di validità di tale
ordinanza.
Secondo.
L'ingresso illimitato di immigrati e non immigrati negli Stati Uniti di
stranieri determinati a soddisfare uno o più dei criteri di cui al paragrafo 1
di tale ordine sarebbe dannoso per gli interessi degli Stati Uniti e l'ingresso
di tali persone negli Stati Uniti , poiché gli immigrati o non immigranti, è
sospeso. Tali persone sono trattate come persone coperte dalla sezione 1 della
Proclamazione 8693 del 24 luglio 2011 (Sospensione dell'ingresso di alieni
soggetti ai divieti di viaggio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e
sanzioni dell'International Emergency Powers Act).
Se, in secondo
tempo, il terzo istè Con la presente stabilisco che la realizzazione di
donazioni dei tipi di articoli specificati nella sezione 203(b)(2) di IEEPA (50
U.S.1702(b)(2)) da, a o a beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi
in proprietà sono bloccati ai sensi di questo ordine sarebbe seriamente compromettere
la mia capacità di trattare la mia emergenza nazionale dichiarata in questo
ordine, e per questo vieto tali donazioni, come previsto dalla sezione 1 di
questo ordine.
Sec. 4. I
divieti di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
l'erogazione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da
parte, a o a beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi in beni
siano bloccati ai sensi di tale ordine; e
b) la
ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da qualsiasi
persona di questo tipo.
Sec. 5. (a)
Qualsiasi transazione che eviti o eviti, abbia lo scopo di eludere o evitare,
provochi una violazione o tentativi di violazione di uno qualsiasi dei divieti
stabiliti in tale ordine è vietata.
(b) Qualsiasi
cospirazione formata per violare uno qualsiasi dei divieti stabiliti in questo
ordine è vietata.
Sess. Ai fini
del presente ordine:
a) il termine
"persona" significa un individuo o un'entità;
b) il termine
"entità" significa una partnership, un'associazione, una fiducia, una
joint venture, una società, un gruppo, un sottogruppo o un'altra
organizzazione; e
c) il termine
"persona degli Stati Uniti" significa qualsiasi cittadino degli Stati
Uniti, straniero residente permanente, entità organizzata in base alle leggi
degli Stati Uniti o qualsiasi giurisdizione all'interno degli Stati Uniti
(comprese le filiali straniere), o qualsiasi persona negli Stati Uniti.
7. Per le
persone i cui beni e interessi in beni sono bloccati ai sensi di questo ordine
che potrebbero avere una presenza costituzionale negli Stati Uniti, trovo che a
causa della capacità di trasferire fondi o altri beni istantaneamente,
preavviso a tale le persone di misure da adottare ai sensi di tale ordinanza
renderebbero tali misure inefficaci. Ritengo pertanto che, affinché tali misure
siano efficaci nell'affrontare l'emergenza nazionale dichiarata in questo
ordine, non è necessario alcun preavviso di un elenco o di una determinazione
effettuata ai sensi di tale ordine.
Se non al z.
Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, è
autorizzato ad adottare tali azioni, compresa l'adozione di norme e
regolamenti, e ad avvalersi di tutti i poteri concessimi dall'IEEPA e dalla
legge, come potrebbe essere necessario per attuare tale ordine e 1263(a) della
legge in relazione alle determinazioni previste in esso. Il Segretario del
Tesoro può, conformemente alla legge applicabile, ridelegare una qualsiasi di
queste funzioni ad altri ufficiali e agenzie degli Stati Uniti. Tutte le
agenzie adotta tutte le misure appropriate all'interno della loro autorità per
attuare questo ordine.
Sec. 9. Il
Segretario di Stato è autorizzato ad adottare tali azioni, compresa l'adozione
di norme e regolamenti, e ad avvalersi di tutti i poteri concessi dall'IEEPA,
dall'INA e dalla legge, come potrebbe essere necessario per eseguire la sezione
2 di tale ordine e, in consultazione con la Segretario del Tesoro, l'obbligo di
segnalazione nella sezione 1264(a) della legge rispetto alle relazioni previste
nella sezione 1264(b)(2) di tale atto. Il Segretario di Stato può,
conformemente alla legge applicabile, ridelegare una qualsiasi di queste
funzioni ad altri funzionari e agenzie degli Stati Uniti in conformità con la
legge applicabile.
Se non al di
qui. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il
Procuratore Generale, è autorizzato a determinare che le circostanze non
giustificano più il blocco dei beni e degli interessi in proprietà di una
persona elencata nell'allegato l'ordine, e di prendere le misure necessarie per
dare effetto a tale determinazione.
11. Il
Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, è
autorizzato a presentare al Congresso relazioni ricorrenti e finali
sull'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, coerentemente con la sezione
401(c) della NEA (50 U.S.C. 1641(c)) e sezione 204(c) dell'IEEPA (50 U.S.C.
1703(c)).
Sec. Questo
ordine è valido alle 12:01, ora solare fuso orientale, 21 dicembre 2017.
Sec. Questo
ordine non è inteso, e non, a creare alcun diritto o beneficio, sostanziale o
procedurale, esecutivo a legge o in equità da parte di qualsiasi parte contro
gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari,
dipendenti o agenti, o qualsiasi altra persona .
DONALD TroMB TRUMP
Nessun commento:
Posta un commento