lunedì 19 agosto 2019

EO21dec2017-ITA



Ordini esecutivi
Ordine esecutivo che blocca la proprietà delle persone coinvolte in gravi violazioni o corruzione dei diritti umani
Pubblicato il: 21 dicembre 2017


Con l'autorità conferita in me come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, tra cui l'International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), il National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Public Law 114-328) (l'"Act"), la sezione 212(f) dell'Immigration and Nationality Act del 1952 (8 U.S.C. 1182(f)) (INA) e la sezione 301 del titolo 3, Codice degli Stati Uniti,
Io, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d'America, ritengo che la prevalenza e la gravità dell'abuso e della corruzione dei diritti umani che hanno origine, in tutto o in parte, al di fuori degli Stati Uniti, come quelle commesse o dirette da persone nell'allegato a questo ordine, hanno raggiunto una portata e una gravità tali da minacciare la stabilità dei sistemi politici ed economici internazionali.
L'abuso e la corruzione dei diritti umani minano i valori che costituiscono un fondamento essenziale di società stabili, sicure e funzionanti; hanno un impatto devastante sugli individui; indebolire le istituzioni democratiche; degradare lo Stato di diritto; perpetuare conflitti violenti; facilitare l'attività delle persone pericolose; e minare i mercati economici. Gli Stati Uniti cercano di imporre conseguenze tangibili e significative a coloro che commettono gravi violazioni dei diritti umani o si impegnano in corruzione, nonché di proteggere il sistema finanziario degli Stati Uniti dagli abusi da parte di queste stesse persone.
Stabilisco pertanto che gravi violazioni dei diritti umani e corruzione in tutto il mondo costituiscono una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti, e con la presente dichiaro un'emergenza nazionale per affrontare tale minaccia.
Con la presente determino e ordino:
Sezione 1. (a) Tutti i beni e gli interessi in beni che si trovano negli Stati Uniti, che in seguito rientrano negli Stati Uniti, o che sono o in seguito rientrano nel possesso o nel controllo di qualsiasi persona statunitense delle seguenti persone sono bloccati e non possono essere trasferiti, pagati, esportati, ritirati o altrimenti trattati in:
i) le persone elencate nell'allegato a questo ordine;
ii) qualsiasi persona straniera determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore Generale:
A) essere responsabili o complici o essere direttamente o indirettamente coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani;
(B) essere un funzionario governativo attuale o precedente, o una persona che agisce per o per conto di tale funzionario, che è responsabile o complice di, o ha direttamente o indirettamente assunto:
1) corruzione, compresa l'appropriazione indebita di beni statali, l'espropriazione di beni privati a fini personali, la corruzione legata ai contratti pubblici o l'estrazione di risorse naturali o la corruzione; o
(2) il trasferimento o la facilitazione del trasferimento dei proventi della corruzione;
(C) di essere o essere stato un leader o un funzionario di:
(1) un'entità, compresa qualsiasi entità governativa, che ha assunto o i cui membri hanno intrapreso, una qualsiasi delle attività descritte nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1), o (ii)(B)(2) di questa sezione relativa al mandato del capo o del funzionario; o
(2) un'entità i cui beni e interessi in beni sono bloccati ai sensi di tale ordinanza a seguito di attività legate al mandato del leader o del funzionario; o
(D) aver tentato di intraprendere una qualsiasi delle attività descritte nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1) o (ii)(B)(2) di questa sezione; e
(iii) qualsiasi persona determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore Generale:
(A) avere materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico per, o beni o servizi a o a sostegno di:
(1) qualsiasi attività descritta nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1), o (ii)(B)(2) di questa sezione condotta da una persona straniera;
(2) qualsiasi persona i cui beni e interessi in beni siano bloccati ai sensi di tale ordine; o
(3) qualsiasi entità, compresa qualsiasi entità governativa, che abbia assunto o i cui membri abbia assunto, o i cui membri abbiano intrapreso, una qualsiasi attività descritta nelle sottosezioni (ii)(A), (ii)(B)(1), o (ii)(B)(2) di questa sezione, in cui l'attività è condotta da una persona straniera;
(B) essere posseduti o controllati da, o aver agito o preteso di agire per o per conto, direttamente o indirettamente, di qualsiasi persona i cui beni e interessi in beni siano bloccati ai sensi di tale ordine; o
(C) aver tentato di intraprendere una qualsiasi delle attività descritte nelle sottosezioni (iii)(A) o (B) di questa sezione.
(b) I divieti di sottosezione (a) di questa sezione si applicano tranne nella misura prevista dagli statuti, o nei regolamenti, ordini, direttive o licenze che possono essere emessi ai sensi del presente ordine, e nonostante qualsiasi contratto stipulato o licenza o licenza o licenza prima della data di validità di tale ordinanza.
Secondo. L'ingresso illimitato di immigrati e non immigrati negli Stati Uniti di stranieri determinati a soddisfare uno o più dei criteri di cui al paragrafo 1 di tale ordine sarebbe dannoso per gli interessi degli Stati Uniti e l'ingresso di tali persone negli Stati Uniti , poiché gli immigrati o non immigranti, è sospeso. Tali persone sono trattate come persone coperte dalla sezione 1 della Proclamazione 8693 del 24 luglio 2011 (Sospensione dell'ingresso di alieni soggetti ai divieti di viaggio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sanzioni dell'International Emergency Powers Act).
Se, in secondo tempo, il terzo istè Con la presente stabilisco che la realizzazione di donazioni dei tipi di articoli specificati nella sezione 203(b)(2) di IEEPA (50 U.S.1702(b)(2)) da, a o a beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi in proprietà sono bloccati ai sensi di questo ordine sarebbe seriamente compromettere la mia capacità di trattare la mia emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, e per questo vieto tali donazioni, come previsto dalla sezione 1 di questo ordine.
Sec. 4. I divieti di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) l'erogazione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte, a o a beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi in beni siano bloccati ai sensi di tale ordine; e
b) la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da qualsiasi persona di questo tipo.
Sec. 5. (a) Qualsiasi transazione che eviti o eviti, abbia lo scopo di eludere o evitare, provochi una violazione o tentativi di violazione di uno qualsiasi dei divieti stabiliti in tale ordine è vietata.
(b) Qualsiasi cospirazione formata per violare uno qualsiasi dei divieti stabiliti in questo ordine è vietata.
Sess. Ai fini del presente ordine:
a) il termine "persona" significa un individuo o un'entità;
b) il termine "entità" significa una partnership, un'associazione, una fiducia, una joint venture, una società, un gruppo, un sottogruppo o un'altra organizzazione; e
c) il termine "persona degli Stati Uniti" significa qualsiasi cittadino degli Stati Uniti, straniero residente permanente, entità organizzata in base alle leggi degli Stati Uniti o qualsiasi giurisdizione all'interno degli Stati Uniti (comprese le filiali straniere), o qualsiasi persona negli Stati Uniti.
7. Per le persone i cui beni e interessi in beni sono bloccati ai sensi di questo ordine che potrebbero avere una presenza costituzionale negli Stati Uniti, trovo che a causa della capacità di trasferire fondi o altri beni istantaneamente, preavviso a tale le persone di misure da adottare ai sensi di tale ordinanza renderebbero tali misure inefficaci. Ritengo pertanto che, affinché tali misure siano efficaci nell'affrontare l'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, non è necessario alcun preavviso di un elenco o di una determinazione effettuata ai sensi di tale ordine.
Se non al z. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, è autorizzato ad adottare tali azioni, compresa l'adozione di norme e regolamenti, e ad avvalersi di tutti i poteri concessimi dall'IEEPA e dalla legge, come potrebbe essere necessario per attuare tale ordine e 1263(a) della legge in relazione alle determinazioni previste in esso. Il Segretario del Tesoro può, conformemente alla legge applicabile, ridelegare una qualsiasi di queste funzioni ad altri ufficiali e agenzie degli Stati Uniti. Tutte le agenzie adotta tutte le misure appropriate all'interno della loro autorità per attuare questo ordine.
Sec. 9. Il Segretario di Stato è autorizzato ad adottare tali azioni, compresa l'adozione di norme e regolamenti, e ad avvalersi di tutti i poteri concessi dall'IEEPA, dall'INA e dalla legge, come potrebbe essere necessario per eseguire la sezione 2 di tale ordine e, in consultazione con la Segretario del Tesoro, l'obbligo di segnalazione nella sezione 1264(a) della legge rispetto alle relazioni previste nella sezione 1264(b)(2) di tale atto. Il Segretario di Stato può, conformemente alla legge applicabile, ridelegare una qualsiasi di queste funzioni ad altri funzionari e agenzie degli Stati Uniti in conformità con la legge applicabile.
Se non al di qui. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore Generale, è autorizzato a determinare che le circostanze non giustificano più il blocco dei beni e degli interessi in proprietà di una persona elencata nell'allegato l'ordine, e di prendere le misure necessarie per dare effetto a tale determinazione.
11. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, è autorizzato a presentare al Congresso relazioni ricorrenti e finali sull'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, coerentemente con la sezione 401(c) della NEA (50 U.S.C. 1641(c)) e sezione 204(c) dell'IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).
Sec. Questo ordine è valido alle 12:01, ora solare fuso orientale, 21 dicembre 2017.
Sec. Questo ordine non è inteso, e non, a creare alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, esecutivo a legge o in equità da parte di qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti o agenti, o qualsiasi altra persona .
DONALD TroMB TRUMP
LA CASA BIANCA, 20 dicembre 2017.

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