https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/
Con l'autorità conferitomi in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, tra cui l'International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 e seguenti) (IEEPA), la National Emergencies Act (50 USC 1601 e seguenti) .) (NEA), sezione 212 (f) dell'Immigration and Nationality Act del 1952 (8 USC 1182 (f)), e sezione 301 del titolo 3, Codice degli Stati Uniti,
Io, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d'America, ritengo che la capacità delle persone che si trovano, in tutto o in parte, fuori dagli Stati Uniti interferiscano o minano la fiducia del pubblico nelle elezioni negli Stati Uniti, anche attraverso le persone non autorizzate l'accesso alle infrastrutture elettorali e di campagna o la distribuzione segreta di propaganda e disinformazione costituisce una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti. Sebbene non ci siano prove di una potenza straniera che altera l'esito o la tabulazione dei voti in qualsiasi elezione degli Stati Uniti, le potenze straniere hanno storicamente cercato di sfruttare il sistema politico libero e aperto dell'America. In anni recenti, la proliferazione di dispositivi digitali e comunicazioni basate su Internet ha creato vulnerabilità significative e ha amplificato la portata e l'intensità della minaccia di interferenze straniere, come illustrato nella valutazione della comunità di intelligence 2017. Con la presente dichiaro un'emergenza nazionale per far fronte a questa minaccia.
Di conseguenza, ordino:
Sezione 1. (a) Entro 45 giorni dalla conclusione dell'elezione degli Stati Uniti, il direttore dell'intelligence nazionale, in consultazione con i capi di altri dipartimenti e agenzie esecutivi appropriati (agenzie), effettua una valutazione di qualsiasi informazione indicando che un governo straniero, o qualsiasi persona che agisce come agente di o per conto di un governo straniero, ha agito con l'intento o lo scopo di interferire in tale elezione. La valutazione deve identificare, nella misura massima determinabile, la natura di qualsiasi interferenza straniera e qualsiasi metodo impiegato per eseguirlo, le persone coinvolte e il governo o i governi stranieri che l'hanno autorizzato, diretto, sponsorizzato o supportato. Il direttore dell'intelligence nazionale rilascia tale valutazione e fornisce informazioni di supporto adeguate al presidente,
(b) Entro 45 giorni dal ricevimento della valutazione e delle informazioni descritte nella sezione 1 (a) del presente ordine, il Procuratore generale e il Segretario per la sicurezza interna, in consultazione con i capi di ogni altra agenzia appropriata e, se del caso, Stato e i funzionari locali consegnano al Presidente, al Segretario di Stato, al Segretario del Tesoro e al Segretario della Difesa un rapporto di valutazione, in relazione alle elezioni degli Stati Uniti che sono oggetto della valutazione descritta nella sezione 1 (a) :
(i) la misura in cui qualsiasi interferenza straniera che ha colpito l'infrastruttura elettorale ha influenzato materialmente la sicurezza o l'integrità di tale infrastruttura, la tabulazione dei voti o la tempestiva trasmissione dei risultati elettorali; e
(ii) se qualsiasi interferenza straniera coinvolge attività finalizzate all'infrastruttura o alla partecipazione di un'organizzazione politica, campagna o candidato, la misura in cui tali attività hanno influenzato materialmente la sicurezza o l'integrità di tale infrastruttura, incluso l'accesso non autorizzato alla divulgazione o minacciata divulgazione, alterazione o falsificazione di informazioni o dati.
Il rapporto identifica le questioni materiali di fatto relative a tali questioni che il Procuratore generale e il Segretario per la sicurezza interna non sono in grado di valutare o raggiungere un accordo al momento della presentazione della relazione. La relazione includerà anche aggiornamenti e raccomandazioni, ove opportuno, riguardanti le azioni correttive che il governo degli Stati Uniti dovrà intraprendere, diverse dalle sanzioni descritte nelle sezioni 2 e 3 del presente ordine.
(c) I capi di tutte le agenzie competenti trasmettono al Direttore di Intelligence Nazionale tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione degli incarichi del Direttore ai sensi del presente ordine, secondo quanto appropriato e coerente con la legge applicabile. Se le informazioni rilevanti emergono dopo la presentazione della relazione richiesta dalla sezione 1 (a) del presente ordine, il direttore, in consultazione con i capi di ogni altra agenzia competente, modifica il rapporto, a seconda dei casi, e il procuratore generale e il segretario. di Homeland Security dovrà modificare la relazione richiesta dalla sezione 1 (b), a seconda dei casi.
(d) Nulla in questo ordine impedisce al capo di un'agenzia o di qualsiasi altro funzionario appropriato di presentare al Presidente, in qualsiasi momento attraverso un canale appropriato, qualsiasi analisi, informazione, valutazione o valutazione di interferenze straniere in un'elezione degli Stati Uniti .
(e) Se vengono identificate informazioni che indicano l'interferenza straniera in un'elezione statale, tribale o locale negli Stati Uniti, essa può essere inclusa, se del caso, nella valutazione richiesta dalla sezione 1 (a) del presente ordine o in la relazione richiesta dalla sezione 1 (b) del presente ordine, o presentata al Presidente in un rapporto indipendente.
(f) Non oltre 30 giorni dalla data di questo ordine, il Segretario di Stato, il Segretario del Tesoro, il Procuratore Generale, il Segretario della Sicurezza Nazionale e il Direttore dell'intelligence nazionale svilupperanno un quadro per il processo che saranno utilizzati per svolgere le rispettive responsabilità ai sensi del presente ordine. Il quadro, che può essere classificato in tutto o in parte, si concentra sull'assicurare che le agenzie adempiano alle loro responsabilità in base a questo ordine in modo tale da mantenere la coerenza metodologica; protegge le forze dell'ordine o altre informazioni sensibili e fonti e metodi di intelligence; mantiene un'adeguata separazione tra funzioni di intelligence e decisioni politiche e giudiziarie; assicura che gli sforzi per proteggere i processi e le istituzioni elettorali siano isolati dal pregiudizio politico;
Sez. 2. (a) Tutti i beni e gli interessi in proprietà negli Stati Uniti, che d'ora in poi rientrano negli Stati Uniti, o che sono o di seguito entrano in possesso o il controllo di una qualsiasi persona degli Stati Uniti delle seguenti persone sono bloccati e possono non essere trasferito, pagato, esportato, ritirato o altrimenti trattato: qualsiasi straniero determinato dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, il Procuratore Generale e il Segretario della Sicurezza Nazionale:
(i) avere direttamente o indirettamente coinvolto, sponsorizzato, nascosto o altrimenti complice di interferenze straniere nelle elezioni degli Stati Uniti;
(ii) di aver fornito supporto, sponsor o supporto finanziario, materiale o tecnologico a beni o servizi a supporto oa sostegno di attività descritte nella sottosezione (a) (i) di questa sezione o qualsiasi persona la cui proprietà e gli interessi in proprietà sono bloccati in base a questo ordine; o
(iii) essere posseduti o controllati da, o abbiano agito o preteso di agire a nome o per conto, direttamente o indirettamente, di qualsiasi persona i cui beni o interessi nella proprietà siano bloccati in base a questo ordine.
(b) L'ordine esecutivo 13694 del 1 aprile 2015, come modificato dall'ordinanza 13757 del 28 dicembre 2016, rimane in vigore. Questo ordine non è inteso a, e non, servire a limitare la discrezionalità del Segretario del Tesoro per esercitare le autorità previste nell'Ordine Esecutivo 13694. Se del caso, il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Procuratore Generale e il Segretario di Stato , può esercitare le autorità descritte nell'Ordine esecutivo 13694 o in altre autorità in concomitanza con l'esercizio delle autorità del Segretario del Tesoro previsto nel presente ordine.
(c) I divieti di cui alla sottosezione (a) di questa sezione si applicano eccetto nella misura prevista dalla legge, o in regolamenti, ordini, direttive o licenze che possono essere emesse in base a questo ordine, nonostante qualsiasi contratto stipulato o qualsiasi licenza o permesso concesso prima della data di questo ordine.
Sez. 3. A seguito della trasmissione della valutazione richiesta dalla sezione 1 (a) e della relazione di cui alla sezione 1 (b):
(a) il Segretario del Tesoro riesamina la valutazione richiesta dalla sezione 1 (a) e la relazione di cui alla sezione 1 (b), e, in consultazione con il Segretario di Stato, il Procuratore generale e il Segretario della Sicurezza nazionale imporre tutte le sanzioni appropriate ai sensi della sezione 2 (a) del presente ordine e le eventuali sanzioni appropriate descritte nella sezione 2 (b) del presente ordine; e
settori di rilevanza strategica comparabile a quel governo straniero). La raccomandazione include una valutazione degli effetti delle sanzioni raccomandate sugli interessi economici e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei loro alleati. Qualsiasi sanzione raccomandata deve essere opportunamente calibrata rispetto alla portata delle interferenze straniere identificate, e può includere uno o più dei seguenti per quanto riguarda ciascuna persona straniera bersaglio:
(i) bloccare e vietare tutte le transazioni in proprietà di una persona e interessi in proprietà soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti;
(ii) restrizioni delle licenze di esportazione in base a qualsiasi statuto o regolamento che richiede la revisione e l'approvazione preliminari del governo degli Stati Uniti come condizione per l'esportazione o la riesportazione di beni o servizi;
(iii) divieti di istituzioni finanziarie statunitensi che effettuano prestiti o forniscono credito a una persona;
(iv) restrizioni sulle transazioni in valuta estera in cui una persona ha interessi;
(v) divieti di trasferimento di crediti o pagamenti tra istituti finanziari, o da, attraverso, o verso qualsiasi istituto finanziario, a beneficio di una persona;
(vi) divieti di persone statunitensi che investono o acquistano capitale o debito di una persona;
(vii) esclusione degli ufficiali societari stranieri di una persona dagli Stati Uniti;
(viii) imposizione ai dirigenti esecutivi principali stranieri di una persona di qualsiasi delle sanzioni descritte in questa sezione; o
(ix) qualsiasi altra misura autorizzata dalla legge.
Sez. 4. Con la presente, stabilisco che le donazioni del tipo di articoli specificate nella sezione 203 (b) (2) di IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) da, a, oa beneficio di qualsiasi persona di cui i beni e gli interessi in proprietà sono bloccati in base a questo ordine comprometterebbero seriamente la mia capacità di gestire l'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, e con la presente proibisco tali donazioni come previsto dalla sezione 2 del presente ordine.
Sez. 5. I divieti nella sezione 2 di questo ordine includono quanto segue:
(a) la fornitura di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da, a, oa beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati in base a questo ordine; e
(b) il ricevimento di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da qualsiasi di tali persone.
Sez. 6. Con la presente scopro che l'ingresso illimitato di immigrati e non immigranti negli Stati Uniti di stranieri i cui beni e interessi in proprietà sono bloccati in base a questo ordine sarebbe dannoso per gli interessi degli Stati Uniti e con la presente sospendo l'ingresso negli Stati Uniti , come immigrati o non immigranti, di tali persone. Tali persone devono essere trattate come persone coperte dalla sezione 1 della Proclamazione 8693 del 24 luglio 2011 (Sospensione dell'ingresso degli stranieri soggetta ai divieti di viaggio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle sanzioni contro le sanzioni economiche internazionali sulle potenze economiche).
Sez. 7. (a) Qualsiasi transazione che sfugge o evita, ha lo scopo di eludere o evitare, causa una violazione di, o tentativi di violare uno dei divieti stabiliti in questo ordine è proibito.
(b) Qualsiasi cospirazione creata per violare uno dei divieti stabiliti in questo ordine è proibita.
Sez. 8. Ai fini del presente ordine:
(a) il termine "persona" indica una persona fisica o giuridica;
(b) il termine "entità" indica una società di persone, un'associazione, un trust, una joint venture, una società, un gruppo, un sottogruppo o altra organizzazione;
(c) il termine "persona degli Stati Uniti" indica qualsiasi cittadino statunitense, straniero residente permanente, entità organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti o qualsiasi giurisdizione negli Stati Uniti (comprese le filiali estere), o qualsiasi persona (inclusa una persona straniera ) negli Stati Uniti;
(d) il termine "infrastruttura elettorale" indica le tecnologie e i sistemi di informazione e comunicazione utilizzati da o per conto del governo federale o di uno Stato o governo locale nella gestione del processo elettorale, compresi i database di registrazione degli elettori, le macchine per il voto, l'attrezzatura per la tabulazione elettorale e equipaggiamento per la trasmissione sicura dei risultati elettorali;
(e) il termine "elezione degli Stati Uniti" designa qualsiasi elezione per la carica federale tenuta in data successiva o successiva;
(f) il termine "ingerenza straniera", in relazione a un'elezione, include qualsiasi azione segreta, fraudolenta, ingannevole o illegittima o tentativo di azione di un governo straniero o di qualsiasi persona che agisca in qualità di agente di o per conto di una governo, intrapreso con lo scopo o l'effetto di influenzare, minando la fiducia in, o alterando il risultato o segnalato risultato, l'elezione, o minando la fiducia del pubblico nei processi elettorali o istituzioni;
(g) il termine "governo straniero" indica qualsiasi autorità nazionale, statale, provinciale o altra autorità governativa, qualsiasi partito politico o qualsiasi funzionario di qualsiasi autorità governativa o partito politico, in ciascun caso di un paese diverso dagli Stati Uniti;
(h) il termine "occulto", rispetto a un'azione o tentativo di azione, a un mezzo caratterizzato da un intento o intento evidente che il ruolo di un governo straniero non sarà evidente o riconosciuto pubblicamente; e
(i) il termine "Stato" indica i diversi Stati o qualsiasi altro territorio, dipendenza o proprietà degli Stati Uniti.
Sez. 9. Per le persone i cui beni e interessi in proprietà sono bloccati in base a questo ordine e che potrebbero avere una presenza costituzionale negli Stati Uniti, trovo che, a causa della capacità di trasferire fondi o altre attività istantaneamente, è necessario un preavviso a tali persone di misure essere prese in base a questo ordine renderebbe tali misure inefficaci. Pertanto, ritengo che, affinché queste misure siano efficaci nell'affrontare l'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, non è necessario alcun preavviso di quotazione o di accertamento effettuato ai sensi della sezione 2 del presente ordine.
Sez. 10. Nulla in questo ordine proibirà le transazioni per lo svolgimento delle attività ufficiali del Governo degli Stati Uniti da parte di dipendenti, beneficiari o contraenti.
Sez. 11. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Procuratore Generale e il Segretario di Stato, è autorizzato a intraprendere tali azioni, inclusa la promulgazione di norme e regolamenti, e ad impiegare tutti i poteri concessi al Presidente dall'IEEPA come può essere necessario per eseguire gli scopi di questo ordine. Il Segretario del Tesoro può delegare nuovamente tali funzioni ad altri funzionari all'interno del Dipartimento del Tesoro, in conformità con la legge applicabile. Tutte le agenzie del governo degli Stati Uniti sono incaricate di adottare tutte le misure appropriate nell'ambito delle loro competenze per attuare le disposizioni di questo ordine.
Sez. 12. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Procuratore Generale e il Segretario di Stato, è autorizzato a presentare le relazioni ricorrenti e finali al Congresso sull'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, in conformità con la sezione 401 (c) del il NEA (50 USC 1641 (c)) e la sezione 204 (c) di IEEPA (50 USC 1703 (c)).
Sez. 13. Questo ordine deve essere implementato in linea con 50 USC 1702 (b) (1) e (3).
Sez. 14. (a) Nulla in questo ordine deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare in altro modo:
(i) l'autorità concessa dalla legge a un dipartimento o un'agenzia esecutiva o al capo di essa; o
(ii) le funzioni del direttore dell'Ufficio di gestione e bilancio in merito a proposte di bilancio, amministrative o legislative.
(b) Questo ordine deve essere eseguito in conformità con la legge applicabile e in base alla disponibilità di stanziamenti.
(c) Questo ordine non è inteso a, né lo fa, creare alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o in equità da alcuna delle parti contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti, o qualsiasi altra persona.
DONALD J. TRUMP
LA CASA BIANCA,
12 settembre 2018.
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